STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 5 febbraio 2018
OGGETTO: Operazioni di conguaglio di fine anno.
Spettabile Azienda,
con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2018, l’Inps fornisce le istruzioni per effettuare le operazioni di conguaglio. Come è noto, tali operazioni sono possibili, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2017” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2018), anche con quella di competenza di “gennaio 2018” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2018). Si specifica che i conguagli possono riguardare anche il Tfr al Fondo di tesoreria e le misure compensative e, pertanto, le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2018” (scadenza di pagamento 16 marzo 2018), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2018.
Variabili retributive
È opportuno ricordare come, qualora nel corso del mese di dicembre siano intervenuti elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione.
Tra le variabili retributive l’Istituto ha, altresì, ricompreso i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi all’elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.
Massimale contributivo
Per gli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, successivamente al 31 dicembre 1995, o per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, è stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile che per, l'anno 2017, è pari a 100.324 euro.
Il massimale di cui sopra trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (Ivs), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter, L. 438/1992.
Si rammenta che:
· il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno risulti retribuito solo in parte;
· nell’ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la CU rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;
· in caso di rapporti simultanei, le retribuzioni derivanti dai 2 rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta;
· ove coesistano nell’anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l’iscrizione alla Gestione Separata ex L. 335/1995, ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.
Contributo aggiuntivo dell'1%
L’istituto ricorda poi che deve essere versato un contributo nella misura dell’1% (totalmente a carico del lavoratore), qualora la retribuzione imponibile eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Per l'anno 2017, tale limite è risultato 46.123 euro che, rapportato a 12 mesi, è pari a 3.844 euro.
Ai fini del versamento del contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio può rendere necessario procedere a operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo.
Le operazioni di conguaglio si rendono, altresì, necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nel corso dell’anno civile. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista CU (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro), cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.
Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, a effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.
Qualora a dicembre 2017 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.
Ai fini delle operazioni di conguaglio, si precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2018, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2017 di 46.123 euro. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2018.
Monetizzazione delle ferie
L’assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, può avvenire nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi. Il momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse, quindi può verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo.
In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro e il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese, dal 1° gennaio 2005) al quale era stato imputato.
Fringe benefit
Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a 258,23 euro e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
Per la determinazione del predetto limite si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di 258,23 euro, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’Irpef sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).
Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
· porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 258,23 euronel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;
· provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.
Auto in uso promiscuo al dipendente
Ai fini della quantificazione forfetaria del valore economico dell’utilizzo in forma privata del veicolo (autovettura, motociclo, ciclomotore) di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore, la normativa fiscale dispone che tale calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale del veicolo di 15.000 km e riferendone una parte di essi all’uso privato; la percentuale prevista dalla norma è 30% (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit).
Prestiti ai dipendenti
Ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti, si deve assumere il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Conguagli per versamenti di quote di Tfr al Fondo tesoreria
Il versamento delle quote di Tfr al c.d. Fondo di tesoreria va effettuato, ordinariamente, con cadenza mensile, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.
In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende si dovrà provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.
Le aziende costituitesi durante l’anno in corso che, al 31 dicembre 2017, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2018 (31 marzo 2018).
Con riferimento ai lavoratori per i quali nell’anno 2017 sono state versate quote di Tfr al Fondo di tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ex articolo 2120 cod. civ. (separatamente da quella spettante sul Tfr accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall’Agenzia delle entrate, l'imposta sostitutiva del 17%.
L'importo di quest'ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’Inps.
Operazioni societarie
Nelle ipotesi di operazioni societarie che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'articolo 2112 cod. civ., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della CU, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello, le erogazioni liberali e i fringe benefit.
Recupero del contributo di solidarietà del 10%
L’articolo 16, comma 1, D.Lgs. 252/2005, recante disposizioni in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, stabilisce che sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al Tfr, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà nella misura del 10%.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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